(Art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.)
La disciplina prevede la possibilità di non effettuare fino al 100% di ammortamento annuo di immobilizzazioni materiali e immateriali al valore dell’ultimo bilancio approvato. Si applica alle società che non adottano i Principi internazionali, ma anche agli intermediari che non adottano gli IFRS, alle imprese assicurative e alle microimprese che adottano un bilancio semplificato. Si applica al bilancio d’esercizio in corso alla data di entrata in vigore e può essere utilizzata anche per le immobilizzazioni acquistate durante l’anno in corso.
Riguarda immobilizzazioni materiali ed immateriali e si può applicare sia ad una particolare categoria, sia al singolo cespite, la cosa importante è che nella scelta vi sia coerenza. Questo perché nella nota integrativa devono essere fornite 3 indicazioni:
- A quali immobilizzazioni si applica e in che misura;
- Le ragioni che portano alla sospensione potranno riguardare la mancata o ridotta utilizzazione dei beni, ma in senso più ampio anche la riduzione di ricavi e fatturato, la chiusura temporanea dell’attività e le altre difficoltà incontrate dalle imprese a causa della pandemia, come ci viene indicato dalla circolare: “Vi è inoltre lo spazio per sostenere che le società sarebbero libere di utilizzare la deroga in esame anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo di un singolo bene odi una classe di beni ma deriva in senso più ampio dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da COVID-19…..tra le ragioni che possono indurre una società ad avvalersi della deroga rientrano tanto la chiusura parziale dello stabilimento quanto l’intento di ridurre o evitare una perdita operativa registrata per effetto della pandemia”.
- L’impatto che la deroga ha in termini economici e patrimoniali, dunque la diversa consistenza dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in assenza della sospensione.
In caso di microimprese, le ragioni devono essere indicate in calce allo Stato Patrimoniale.
La quota di ammortamento sospesa dovrà trovare in contropartita la creazione di una riserva indisponibile di patrimonio. Qualora, gli utili fossero minori della quota, occorrerà prevelevare dalle altre riserve libere. Se anche queste non bastassero a coprire l’intera quota di ammortamento, si accantonano gli utili degli esercizi successivi.
Con la sospensione è possibile allungare la vita utile dell’immobilizzazioni di un anno. Ci sono alcune situazioni in cui ciò non è possibile, per esempio quando le immobilizzazioni sono legate ad un contratto di durata. In questo caso, ci sarà un aumento pro quota dell’importo relativo all’ammortamento per gli anni successivi rimanenti.
La disciplina fiscale non è chiara riguardo la deducibilità dei costi nell’anno in cui avviene la sospensione. Sembra preferibile la soluzione di rilevare la deduzione extracontabile degli ammortamenti nell’esercizio di sospensione ed in questo caso sorgerà un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale che porterà alla generazione di imposte differite passive.