Con l’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a partire dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori di tutte le imprese costituite in forma societaria.
Alla luce delle incertezze applicative che erano emerse, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo scorso in data 12 marzo 2025, ha diramato una circolare contenente indicazioni operative alle Camere di Commercio.
Decorrenza dell’Obbligo
L’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori riguarda sia le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che quelle già costituite.
Secondo le indicazioni del Mimit il termine ultimo per la comunicazione è il prossimo 30 giugno 2025.
Soggetti Obbligati
L’obbligo si applica alle “imprese costituite in forma societaria”, quindi a tutte le tipologie di società di persone e di capitali.
Restano escluse le società semplici, ad eccezione di quelle agricole, ed in generale altri enti giuridici non imprenditoriali.
Le società dovranno comunicare il domicilio digitale (PEC) dei propri amministratori che, secondo quanto indicato dal Mimit, dovrà essere un indirizzo diverso da quello dell’impresa.
Modalità di Iscrizione
La comunicazione potrà essere effettuata dalla società anche separatamente rispetto agli altri adempimenti.
Mancato Adempimento
In caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori, la Camera di commercio sospenderà il procedimento di registrazione dell’impresa, assegnando un termine di 30 giorni per integrare il dato mancante. Trascorso tale termine senza adempimento, la domanda sarà rigettata. In caso di omissione persistente, secondo il Mimit, si renderanno applicabili le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del Codice Civile.
Indicazioni operative
Alla luce delle indicazioni del Mimit e della scadenza del prossimo 30 giugno 2025, si invitano gli amministratori a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificato da comunicare (PEC) e di comunicarlo alle società dove rivestono l’incarico al fine di consentire a queste ultime di dar corso alla comunicazione in CCIAA.
Di seguito il link per l’individuazione dei gestori abilitati al rilascio della PEC, con costi e modalità di rilascio variabili a seconda del gestore: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti