POLIZZE ANTI-CALAMITA’
L’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.
Il termine originario di adeguamento a tale obbligo, inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2024 (L.213/2023) per il 31 dicembre 2024, è stato poi successivamente rinviato al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, ponendo i rischi e connessi costi di tali eventi a carico anche di soggetti privati oltre che dello Stato.
L’obbligo di stipulare le polizze anti-calamità si applica alle imprese che hanno sede legale in Italia e a quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. (art. 1, comma 101, Legge Bilancio 2024), sono pertanto esclusi i professionisti.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, alle immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo”, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dello stato patrimoniale del bilancio dell’impresa ex art. 2424 a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ovvero:
- Terreni e Fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Al riguardo la norma specifica che “per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
Viene stabilito che per le imprese soggette all’obbligo di assicurazione, l’inadempimento non prevede alcuna sanzione ma sarà valutato “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”.
Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
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