Nuove Regole per la Tassazione e Deducibilità dei Rimborsi Spese lavoro autonomo – Decreto Irpef-Ires 2025
Gentile Cliente,
A seguito delle modifiche apportate dal decreto Irpef-Ires (articolo 5 del Dlgs 192/2024) all’articolo 54 del TUIR, sono state introdotte significative modifiche inerenti al regime fiscale dei rimborsi spese per i professionisti/lavoratori autonomi.
- Neutralità Fiscale delle Spese Riaddebitate
Le spese relative all’esecuzione dell’incarico sostenute dai professionisti e addebitate analiticamente al cliente non concorreranno più a formare il reddito di lavoro autonomo.
Tali spese riaddebitate in fattura non hanno natura di compensi o componenti positivi di reddito.
Simmetricamente, i predetti costi non saranno più deducibili.
Pertanto il rimborso spese addebitate in fattura ad un sostituto d’imposta, non solo non sarà soggetto a ritenuta d’acconto, ma non concorrerà a determinare il reddito professionale.
La novità normativa non modifica il trattamento IVA degli addebiti che pertanto restano da assoggettare al tributo.
Da segnalare che la norma prevede un meccanismo di deduzione delle spese non rimborsate da parte del committente a determinate condizioni, quali l’accesso del cliente/committente ad uno degli istituti del codice della crisi ed insolvenza, procedura esecutiva nei confronti del cliente infruttuosa, prescrizione del credito.
- Applicabilità e Condizioni
La nuova normativa si applica esclusivamente:
- Alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 in poi;
- Ai relativi rimborsi subordinati alla possibilità per il cliente di esercitare un controllo analitico delle spese addebitate.
Per essere escluse dalla tassazione (e dalla deducibilità), le spese devono essere:
- strettamente inerenti all’incarico eseguito;
- riaddebitate al cliente in maniera analitica, consentendo un controllo puntuale;
- pagate mediante strumenti che garantiscano la tracciabilità (assegni e bonifici bancari, carte di credito/debito, ecc), ad eccezione delle spese sostenute per trasporto mediante autoservizi pubblici di linea (ad esempio biglietteria aerea, ferroviaria, autobus di linea) che potranno essere pagate anche in contanti.
- Spese Ammesse
Secondo la relazione illustrativa al Decreto 192/2024, le spese per l’esecuzione dell’incarico sostenute dai professionisti considerate inerenti includono, a titolo esemplificativo:
- Viaggi e trasporti (biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto, taxi, pedaggi autostradali, parcheggi);
- Vitto e alloggio;
- Spese per la somministrazione di alimenti e bevande.
Esclusioni
- Non rientrano nella neutralità fiscale ad esempio le spese relative a collaboratori del professionista, che continueranno a concorrere al reddito imponibile e le spese per il carburante in quanto non direttamente correlabili in maniera analitica con l’esecuzione dell’incarico.
Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, si consiglia di:
- Conservare con cura le ricevute/fatture, le prove dei pagamenti effettuati con mezzi tracciati e qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare la natura delle spese sostenute.
- Assicuratevi che ogni spesa addebitata al cliente sia dettagliatamente documentata, indicando la natura, l’importo e il collegamento con l’incarico eseguito.
- Informare i clienti/committenti della possibilità di esercitare un controllo sulle spese riaddebitate e predisponete un sistema chiaro per la verifica.
- Verificare l’implementazione di nuove procedure per tracciare in modo efficace le spese inerenti all’esecuzione degli incarichi.
Oltre alle spese per l’esecuzione dell’incarico di cui sopra, segnaliamo che il nuovo art. 54 del TUIR prevede la non imponibilità fiscale delle spese relative al riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi. Anche tali spese non costituiscono un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo, salvo i medesimi casi sopraindicati relativi al mancato incasso.