Nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e spese di trasferta
La Legge di Bilancio per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) all’art. 1, commi 81-83 prevede una limitazione all’uso del contante per le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) e per le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto). Spese di rappresentanza
Nessuna modifica è intervenuta per gli esercenti arti e professioni, per questi ultimi le spese di rappresentanza e omaggi potranno continuare ad essere pagate anche in contanti. Spese di trasferta dei lavoratori dipendenti
Rimangono invariati i limiti di deducibilità già previsti dall’art. 95, commi 1, 2 e 3, del TUIR:
I rimborsi analitici al dipendente effettuati in assenza di tracciabilità delle spese sostenute, comporteranno l’imponibilità fiscale e contributiva delle medesime in capo al dipendente. Spese di trasferta sostenute da lavoratori autonomi ed addebitate analiticamente al cliente/committente Si consiglia di acquisire e conservare copia delle spese oggetto di addebito analitico e del relativo pagamento effettuato con bonifico/assegno bancario o mezzi tracciati. |
Nuove Regole per la Tassazione e Deducibilità dei Rimborsi Spese lavoro autonomo – Decreto Irpef-Ires 2025
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