Nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e spese di trasferta
La Legge di Bilancio per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) all’art. 1, commi 81-83 prevede una limitazione all’uso del contante per le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) e per le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto).
Spese di rappresentanza
Peri i soggetti che producono redditi d’impresa, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), le spese di rappresentanza di cui all’art. 108 co.2 TUIR saranno deducibili, anche ai fini IRAP, esclusivamente se il relativo pagamento viene eseguito:
- mediante versamento bancario o postale;
- tramite sistemi di pagamento tracciabili, come carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 241/97.
Nessuna modifica è intervenuta per gli esercenti arti e professioni, per questi ultimi le spese di rappresentanza e omaggi potranno continuare ad essere pagate anche in contanti.
Spese di trasferta dei lavoratori dipendenti
Dal 2025 i nuovi requisiti di tracciabilità si applicano alle spese di trasferta sostenute per dipendenti relative a:
- vitto;
- alloggio;
- trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede e natante) .
Rimangono invariati i limiti di deducibilità già previsti dall’art. 95, commi 1, 2 e 3, del TUIR:
- 180,76 euro al giorno per trasferte in Italia;
- 258,23 euro al giorno per trasferte all’estero.
I rimborsi analitici al dipendente effettuati in assenza di tracciabilità delle spese sostenute, comporteranno l’imponibilità fiscale e contributiva delle medesime in capo al dipendente.
Spese di trasferta sostenute da lavoratori autonomi ed addebitate analiticamente al cliente/committente
Per effetto dell’inserimento del co. 6-ter nell’art. 54 del TUIR, dal 2025 anche per i lavoratori autonomi le spese relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, nonché spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente/committente, saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se il pagamento avviene con strumenti di pagamento tracciabili.
Si consiglia di acquisire e conservare copia delle spese oggetto di addebito analitico e del relativo pagamento effettuato con bonifico/assegno bancario o mezzi tracciati. |