Con l’entrata in vigore del DLgs. 14 giugno 2024, n. 87, il sistema delle sanzioni tributarie è stato oggetto di una profonda revisione. La riforma coinvolge sia le sanzioni amministrative che quelle penali, apportando cambiamenti che influiranno notevolmente sulle modalità di gestione delle procedure fiscali e contabili. Le novità saranno operative per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
1. Ridimensionamento delle sanzioni
- Violazioni comuni: Le sanzioni per omissioni e infedeltà dichiarative sono state ridotte. Ad esempio:Anteprima (si apre in una nuova scheda)
- La sanzione per dichiarazione infedele è stata abbassata dal 90% al 70% delle imposte dovute.
- Per le dichiarazioni omesse, la sanzione massima rimane al 120%, ma è possibile ridurre al 75% se la dichiarazione viene presentata tardivamente ma prima dell’avvio di controlli fiscali.
- Omessa dichiarazione senza imposte dovute: La sanzione rimane tra 250 e 1.000 euro per redditi e IRAP, e tra 250 e 2.000 euro per IVA e modello 770.
2. Modifiche al ravvedimento operoso
- Rateizzazione delle somme: Le somme derivanti da definizione possono essere pagate in 8 rate trimestrali, o 16 rate se gli importi superano 50.000 euro.
- Cumulo giuridico: La riforma consente, per le violazioni commesse dall’1.9.2024, di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni anche in sede di ravvedimento operoso. Questo permette di calcolare una sanzione unica, anziché sommare le singole sanzioni per ogni violazione commessa. Tuttavia, l’applicazione del cumulo giuridico è limitata al singolo tributo e alla singola annualità.
- Riduzioni delle sanzioni per ravvedimento: Le riduzioni sono modificate come segue:
- 1/9 del minimo se il ravvedimento avviene entro 90 giorni.
- 1/8 del minimo se il ravvedimento avviene entro l’anno di presentazione della dichiarazione.
- 1/7 per ravvedimenti oltre l’anno.
Quanto esposto vale per tutte le violazioni (versamenti, fatturazione, dichiarazioni, comunicazioni)
relative a qualsiasi tributo e a qualsiasi ente impositore.
Restano, invece, invariate le seguenti disposizioni:
- riduzione della sanzione a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene nei 30 giorni da quando la violazione è stata commessa;
- che prevede la riduzione a 1/10 del minimo della sanzione da omessa dichiarazione, sancendo però che il ravvedimento può in questo caso avvenire esclusivamente entro 90 giorni dal relativo termine di presentazione.
3. Sanzioni penali e rapporti con il procedimento amministrativo
- Pagamento differito delle somme: È stato esteso il termine entro il quale il pagamento delle somme può beneficiare dell’attenuazione o della non punibilità del reato tributario. Ora sarà possibile versare le somme dovute fino alla fine del dibattimento penale e non più all’inizio.
- Interazione tra procedimenti penali e tributari: Viene sancito che le sentenze penali definitive di assoluzione possono avere effetto anche nel procedimento tributario, e allo stesso modo, le sentenze tributarie definitive o gli accordi di conciliazione giudiziale possono costituire prova nel processo penale.
4. Recidiva
- La riforma prevede un aumento fino al doppio della sanzione per il contribuente che, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione, commetta una nuova violazione della stessa indole.
- Tuttavia, la recidiva non si applica alle violazioni sanate tramite ravvedimento operoso o tramite adesione ai verbali di constatazione.
5. Cumulo giuridico delle sanzioni
- Per le violazioni commesse con una sola azione che comportano più infrazioni fiscali (anche relative a tributi diversi), sarà applicata la sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto fino al doppio.
- Se la violazione si estende su diversi tributi, viene applicato un ulteriore aumento del 20%.
- Inoltre, per violazioni commesse in diversi anni (es. omessa dichiarazione di redditi per più annualità), le sanzioni saranno aumentate dalla metà al triplo.
6. Violazioni meramente formali
- La riforma specifica che le violazioni meramente formali, cioè quelle che non arrecano pregiudizio concreto al controllo dell’Amministrazione finanziaria o alla determinazione dell’imposta, non saranno più sanzionate. Ciò implica una significativa riduzione delle contestazioni per errori formali privi di rilevanza sostanziale.
7. Modifiche alle sanzioni sui versamenti
- Le sanzioni per omessi, tardivi o insufficienti versamenti sono state ridotte. In particolare:
- Riduzione dal 30% al 25% per i versamenti tardivi oltre i 90 giorni.
- Per i ritardi inferiori a 90 giorni, la sanzione scende dal 15% al 12,5%.
- La riduzione a 1/15 per giorno di ritardo opererà sul 12,5% anziché sul 15% per ritardi fino a 14 giorni.
8. Indebite compensazioni
- La sanzione per indebite compensazioni di crediti inesistenti è stata ridotta dal 100% al 70%, mentre la sanzione per indebita compensazione di crediti non spettanti scende dal 30% al 25%.
- Se i requisiti per fruire del credito sono stati oggetto di rappresentazioni fraudolente, la sanzione sarà aumentata dalla metà al doppio.
9. Fatturazione e operazioni IVA
- Violazioni di fatturazione: La sanzione per omessa o infedele fatturazione viene ridotta al 70% delle imposte dovute (rispetto al precedente 90-180%). Il minimo sanzionabile per ciascuna operazione passa da 500 a 300 euro.
- Per le violazioni riguardanti l’omessa trasmissione telematica dei corrispettivi, la sanzione scende al 70%, con un minimo di 300 euro per ciascuna operazione.
- La mancata inversione contabile (c.d. “reverse charge”) viene punita con la sanzione da 500,00 a 10.000,00 euro (e non più da 500,00 a 20.000,00 euro).
- L’indebita detrazione dell’IVA in sede di liquidazione periodica viene sanzionata in misura pari al 70% delle imposte dovute (prima, la sanzione era del 90%).
10. Regolarizzazione del cessionario/committente
- Il cessionario o committente sarà tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità commessa dal fornitore (es. mancata o errata fatturazione) entro 90 giorni, senza incorrere in sanzioni. La procedura sarà resa più semplice e potrà essere effettuata tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.
11. Ulteriori novità
- Le sanzioni per la mancata o insufficiente registrazione di atti soggetti a imposta di registro sono state abbassate. La sanzione per omessa registrazione scende dal 120-240% al 120% dell’imposta dovuta.
- Nel caso di indebiti rimborsi IVA, la sanzione è stata ridotta dal 30% al 25% dell’importo indebitamente rimborsato.