A seguito della pubblicazione in G.U. del DL n. 48 del 4 maggio 2023 sono state introdotte importanti novità in materia di lavoro. Di seguito le principali novità:
Assegno di inclusione
Le società che assumono i beneficiari della Garanzia per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato hanno diritto a un incentivo, per un periodo massimo di 24 mesi, in misura totale entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, spetta un esonero dal versamento dei contributi INPS nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro, per un periodo pari alla durata del contratto e comunque non oltre 12 mesi.
Qualora venisse avviata una nuova attività autonoma, sarà riconosciuto un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della Garanzia di Inclusione, fino ad un massimo di 500 euro mensili.
Assunzione giovani
Per le nuove assunzioni a decorrere dal 01/06/2023 e fino al 31/12/2023 viene riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. I giovani dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non aver ancora compiuto 30 anni al momento dell’assunzione;
- b) dovranno essere disoccupati e non iscritti a corsi di studio o di formazione (“NEET”);
- c) dovranno essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, non si applica invece ai rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio verrà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e sarà cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, sarà riconosciuto per un importo pari al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale
Viene innalzato da 10.000 a 15.000 euro l’importo a disposizione degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale (Presto) nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Viene inoltre innalzato da 10 a 25 dipendenti a tempo indeterminato il limite che vieta l’utilizzo dei Presto.
All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, effettuare le seguenti modifiche:
- al comma 1, lett. b), dopo le parole “10.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”;
- al comma 14, lett. a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Il D.L. Lavoro modifica l’individuazione delle causali per la proroga oltre i 12 mesi dei contratti a tempo determinato, inserendo le specifiche di seguito elencate:
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Semplificazione informazione rapporti di lavoro
Ulteriori semplificazioni riguardano le informazioni e gli obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro ed in particolare la possibilità di fare rinvio alla contrattazione in riferimento alle informazioni riguardanti:
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o altrimenti, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di
- lavoro o del lavoratore;
- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo anno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
Riduzione cuneo contributivo
Un ulteriore taglio del cuneo contributivo (già aumentato con la Legge di bilancio 2023) è previsto per i lavoratori dipendenti che passa dall’attuale 2% al 6% per chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro e dal 3% al del 7% per chi ha un reddito inferiore a 25.000 euro lordi
Fringe benefit
Viene aumentata la soglia di non imponibilità per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti con uno o più figli minori, limitatamente al periodo di imposta 2023.
Per tali lavoratori la soglia di esenzione in deroga all’ art.51 comma 3 passa dagli attuali 258,22 euro a 3.000 euro.
L’agevolazione si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Sicurezza sui posti di lavoro
Vengono introdotti nuovi obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori e implementate e condivise le informazioni per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Previste nuove tutele assicurative anche per il personale interno ed esterno delle scuole paritarie, degli ITS e di tutti gli istituti di formazione legalmente riconosciuti.
Viene istituito un nuovo fondo per garantire indennizzi alle famiglie di studenti morti durante la formazione, finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.
Lo scopo della misura è riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi dopo il 1° gennaio 2018 e rivolto a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università.
Assegno unico universale
Viene prevista una maggiorazione di 30 euro per gli orfani con un solo genitore lavoratore e con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro con effetto dal 1° giugno 2023.