Riportiamo di seguito le principali novità in tema Lavoro contenute all’interno della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022)
INCENTIVO OCCUPAZIONALE GIOVANI UNDER 36
L’incentivo, già previsto per il biennio 2021-2022 e ora prorogato al 2023, riguarda tutti i datori di lavoro che assumono giovani under 36 con contratto a tempo indeterminato o che operano una trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato.
È previsto dunque l’esonero totale dei contributi a carico azienda per un periodo di 36 mesi e con un limite di spesa annuo pari ad € 8.000,00 (il limite deve essere calcolato su base mensile ed è pari ad € 667,00 x 12 mesi).
Per ottenere l’agevolazione il dipendente non deve mai esser stato assunto con contratto a tempo indeterminato, mentre il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti all’assunzione. L’azienda, inoltre, non dovrà effettuare licenziamenti nei 9 mesi successivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica del dipendente assunto con lo sgravio.
Per le società che hanno la loro sede legale e produttiva nelle seguenti Regioni l’incentivo spetta per 48 mesi anziché 36: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.
L’esonero in questione è soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea.
ESONERO ASSUNZIONI PER PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA
Per l’anno 2023 è previsto un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali) che assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformando un contratto a tempo determinato in essere in un contratto a tempo indeterminato i soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza. L’esonero ha una durata massima di 12 mesi ed è soggetto ad un limite di spesa annuo pari ad € 8.000,00 (il limite deve essere calcolato su base mensile ed è pari ad € 667,00 x 12 mesi).
L’esonero in questione è soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea.
ESONERO ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE
Per l’anno 2023 è previsto un esonero contributivo totale per l’assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo indeterminato o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di contratto già in essere. Le donne assunte devono rientrare in una di queste caratteristiche:
- Lavoratrici over 50 e disoccupate da oltre 12 mesi;
- Lavoratrici di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Lavoratrici di qualsiasi età che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo – donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Lavoratrici di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il limite di spesa annuo pari ad € 8.000,00 (il limite deve essere calcolato su base mensile ed è pari ad € 667,00 x 12 mesi)
La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
LAVORO AGILE PER I LAVORATORI SUPER FRAGILI (articolo 1, comma 306) E SMART WORKING
A partire dal 01/01/2023 e fino al 31/03/2023 è garantito lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i dipendenti che si trovano in condizioni di fragilità così come individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. Viene tuttavia concesso anche il cambio di mansione purché la stessa sia ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna variazione di retribuzione.
BONUS CARBURANTE I° TRIMESTRE 2023
Come da indicazione dell’AdE sulla circolare n. 27/2022 nel periodo d’imposta gennaio-marzo 2023 il datore di lavorò avrà la possibilità di erogare ai dipendenti (rimangono esclusi i titolari di redditi assimilati, come ad esempio i co.co.co) il sussidio c.d. “bonus carburante”, totalmente esente da tasse e contributi e interamente deducibile.
La corresponsione del Bonus non necessità di accordi preventivi tra Società e dipendente.
Si potrà usufruire dei buoni secondo due modalità ossia attraverso buoni benzina oppure tramite benefit aziendali. In quest’ultimo caso, se previsto negli accordi sindacali, non verrà addizionato al limite di non imponibilità dei benefit, pari a 258,23 euro.
DETASSAZIONE PREMIO DI RISULTATO
Per l’intera durata del 2023 il premio di risultato per incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione – concesso in virtù di accordi e contratti aziendali o territoriali – potrà essere corrisposto fino all’importo di € 3.000,00 ai dipendenti che abbiamo un reddito non superiore a euro 80.000 con l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% anziché del 10%.
LAVORO OCCASIONALE
Viene di fatto raddoppiato il limite del compenso annuo che può essere corrisposto per i prestatori di lavoro occasionale, che passa da euro 5.000 a euro 10.000. Viene inoltre esteso l’utilizzo della prestazione occasionale anche a tutte quelle attività rientranti nel codice ATECO 93.29.10 tra le quali sale da ballo, discoteche, ecc.
Una modifica sostanziale è stata introdotta in merito al limite di dipendenti per i quali vige il divieto di ricorso alla prestazione occasionale. A partire da gennaio 2023 il divieto di ricorrere alla prestazione occasionale riguarderà solo le aziende che hanno un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (limite applicabile anche alle aziende che fanno parte del settore turistico/alberghiero), contro il limite di 5 dipendenti nello scorso anno.
MANCE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
A partire dal 01/01/2023, in riferimento al solo settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, le somme versate dai clienti e destinate a titolo di liberalità ai lavoratori (c.d. “mance”) e riversate dal datore di lavoro a detti lavoratori (che non superano il reddito annuo di € 50.000,00) costituiranno reddito da lavoro dipendente e, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, saranno assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con un’aliquota del 5%. Si specifica che le c.d. “Mance” non rientrano nella base imponibile contributiva e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO (articolo 1, commi 357 e 358)
A partire dal 2023, l’assegno unico viene incrementato del 50% per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno e per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni per le famiglie con almeno 3 figli e in presenza di redditi ISEE fino ad € 40.000.
Passa da € 100,00 a € 150,00 euro mensili la maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari che comprendono quattro o più figli a carico.
La maggiorazione dell’assegno, prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 per ciascun figlio minorenne a carico e disabile, viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a 21 anni.
Diventa permanente l’importo aggiuntivo di € 120,00 al mese della maggiorazione temporanea prevista per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a € 25.000,00 e che hanno effettivamente percepito nel 2021 l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.
RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO LAVORATORE DIPENDENTE
Nel comma 281 della Legge di Bilancio 2023 viene prevista, in favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile non superiore ad € 2.692,00, una riduzione dell’aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti a loro carico nella misura del 2%. La riduzione viene aumentata di un ulteriore punto percentuale qualora la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non sia superiore ad € 1.923,00 mensili. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONGEDO PARENTALE
Il comma n. 359 della “Legge di bilancio 2023” stabilisce l’innalzamento all’80% della retribuzione dell’indennità prevista per il congedo parentale, per un periodo massimo di un mese, utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino e in alternativa tra i genitori. Quindi, dei mesi per i quali spetta il congedo parentale, uno verrà indennizzato al 80% della retribuzione mentre i restanti rimangono indennizzati al 30%. La nuova disposizione riguarda esclusivamente chi termina il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.