Segnaliamo le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022)
- Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore
Art. 1 co. 2-9
Nel primo trimestre 2023 per le imprese energivore, “non energivore”, gasivore e “non gasivore” è rinnovato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e del gas naturale.
Per le imprese energivore, gasivore e “non gasivore” il bonus è pari al 45%, mente per le imprese “non energivore” è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.
Il credito spetta per le imprese i cui costi della componente energetica e del gas sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto delle imposte e di altri sussidi) hanno subito un incremento del costo superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Le imprese “non energivore” e “non gasivore” che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, potranno richiedere al venditore una dichiarazione contenente i dati utili per il calcolo e del bonus spettante per il primo trimestre 2023
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o possono essere ceduti a terzi solo per l’intero ammontare.
- Modifiche al regime forfettario
Art. 1 co. 54
Viene innalzata ad € 85 mila la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario.
Diversamente dalla normativa precedente, viene disposto che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori ad € 100 mila, mentre la cessazione del regime dall’anno successivo resta soltanto per chi eccede la nuova soglia di € 85 mila di ricavi o compensi, ma non va oltre € 100 mila.
- Assegnazione agevolata ai soci, cessione agevolata e trasformazione in società semplice
Art. 1 co. 100-106
Viene disposto che le società di persone e di capitali entro il 30 settembre 2023 possono assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022.
La medesima disposizione si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.
L’imposta sostitutiva è dell’8% aumentata al 10,5% per chi era considerato di comodo in almeno due anni nel triennio 2020-2022.
L’imposta sostitutiva va versata nei seguenti termini:
– il 60% entro il 30 settembre 2023,
– il 40% entro il 30 novembre 2023.
- Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
Art. 1 co. 107-109
Viene riproposta la norma che consente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
L’imposta sostitutiva sul nuovo valore rideterminato è pari al 16% e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3%.
La redazione ed il giuramento della perizia necessaria per la determinazione dei valori devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.
- Tassazione delle operazioni su cripto-attività e la loro regolarizzazione
Art. 1 co. 126-147
Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita di € 2 mila vengono assoggettate a un’imposta del 26%.
Anche per le cripto-attività è possibile rideterminare il valore possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14%.
I titolari delle cripto-attività che non abbiano indicato in dichiarazione la loro detenzione o i redditi derivanti dalle medesime hanno la possibilità di farle emergere attraverso la presentazione di una dichiarazione dedicata, secondo un modello che verrà successivamente approvato dal direttore dell’agenzia delle Entrate.
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Art. 1 co. 153-157
Sanzioni ridotte al 3% per somme derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972) delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o recapitate dopo tale data.
La mini-sanzione è applicabile anche sulle somme dovute a seguito di controlli automatizzati il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ma in caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze si perde il beneficio della sanzione ridotta e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni (30%).
- Regolarizzazione irregolarità formali
Art. 1 co. 166-173
Le irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate con il pagamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il versamento della somma dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Rimangono espressamente escluse: le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione riferiti alla collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.
- Ravvedimento speciale
Art. 1 co. 190
Possibilità di regolarizzare le violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Per accedere alla sanatoria, è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità, a seguito del controllo formale, a norma dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Per la regolarizzazione deve essere effettuato il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento unico o prima rata entro il 31 marzo 2023. È ammessa il pagamento dilazionato in otto rate mensili di pari importo con interessi del 5%.
- Stralcio dei debiti fino a mille euro
Art. 1 Comma 222-230
Alla data del 31 marzo 2023 sono automaticamente annullate tutte le cartelle affidate dal primo gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 di valore residuo non superiore a 1.000 euro; l’importo deve comprendere il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora, aggio e spese di procedura.
L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate, ai fini del conseguente discarico.
- Rottamazione quater
Art. 1 Comma 231-252
Salvo quanto rientra nella normativa dello stralcio di cui ai co. 222-230, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento, presentando la domanda entro il 30 aprile 2023.
La prima scadenza è il 31 luglio 2023 nella quale andrà saldato il 10% del totale dell’importo dovuto, e la stessa percentuale si applicherà anche per la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2023. Nel complesso, il piano dei pagamenti potrà arrivare a un massimo di 18 rate, estendendosi fino al 2027.
Il versamento omesso, tardivo o insufficiente fa scattare l’inefficacia della definizione agevolata.
Restano, comunque, i cinque giorni di tolleranza rispetto a ciascuna scadenza per procedere al pagamento.
- Bonus mobili
Art. 1 co. 277
Viene modificato il limite di spesa detraibile che passa da € 5 mila ad € 8 mila.
- Tetto al contante
Art. 1 co. 384
Viene innalzato dal 1° gennaio 2023 il tetto all’utilizzo del contante da € 1.000 ad € 5.000, pertanto il limite massimo di impiego di contante per regolare pagamenti ammonta ad € 4.999,99.
- CILA-Superbonus 110%
Art. 1 co. 894
Sia per i condomìni che per le persone fisiche, proprietarie uniche o in comproprietà di «edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate», il super bonus per le relative parti comuni spetta nella misura del 90% per quelle spese sostenute nel 2023 (o del 110%, solo se è stata presentata entro il 25 novembre 2022 la Cilas o, per le demolizioni e ricostruzioni, entro il 31 dicembre 2022 l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo), del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025 (articolo 119, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Agevolazione valida sia per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio che per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio.