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Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022)

Segnaliamo le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29/12/2022 n. 197 pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022)

  1. Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore

Art. 1 co. 2-9

Nel primo trimestre 2023 per le imprese energivore, “non energivore”, gasivore e “non gasivore” è rinnovato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e del gas naturale.

Per le imprese energivore, gasivore e “non gasivore” il bonus è pari al 45%, mente per le imprese “non energivore” è pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito spetta per le imprese i cui costi della componente energetica e del gas sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto delle imposte e di altri sussidi) hanno subito un incremento del costo superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Le imprese “non energivore” e “non gasivore” che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, potranno richiedere al venditore una dichiarazione contenente i dati utili per il calcolo e del bonus spettante per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o possono essere ceduti a terzi solo per l’intero ammontare.

  1. Modifiche al regime forfettario

Art. 1 co. 54

Viene innalzata ad € 85 mila la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario.

Diversamente dalla normativa precedente, viene disposto che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori ad € 100 mila, mentre la cessazione del regime dall’anno successivo resta soltanto per chi eccede la nuova soglia di € 85 mila di ricavi o compensi, ma non va oltre € 100 mila.

  1. Assegnazione agevolata ai soci, cessione agevolata e trasformazione in società semplice

Art. 1 co. 100-106

Viene disposto che le società di persone e di capitali entro il 30 settembre 2023 possono assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022.

La medesima disposizione si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.

L’imposta sostitutiva è dell’8% aumentata al 10,5% per chi era considerato di comodo in almeno due anni nel triennio 2020-2022.

L’imposta sostitutiva va versata nei seguenti termini:

– il 60% entro il 30 settembre 2023,

– il 40% entro il 30 novembre 2023.

  1. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

Art. 1 co. 107-109

Viene riproposta la norma che consente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

L’imposta sostitutiva sul nuovo valore rideterminato è pari al 16% e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, sulle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3%.

La redazione ed il giuramento della perizia necessaria per la determinazione dei valori devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

  1. Tassazione delle operazioni su cripto-attività e la loro regolarizzazione

Art. 1 co. 126-147

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita di € 2 mila vengono assoggettate a un’imposta del 26%.

Anche per le cripto-attività è possibile rideterminare il valore possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14%.

I titolari delle cripto-attività che non abbiano indicato in dichiarazione la loro detenzione o i redditi derivanti dalle medesime hanno la possibilità di farle emergere attraverso la presentazione di una dichiarazione dedicata, secondo un modello che verrà successivamente approvato dal direttore dell’agenzia delle Entrate.

  1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Art. 1 co. 153-157

Sanzioni ridotte al 3% per somme derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972) delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o recapitate dopo tale data.

La mini-sanzione è applicabile anche sulle somme dovute a seguito di controlli automatizzati il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ma in caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze si perde il beneficio della sanzione ridotta e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni (30%).

  1. Regolarizzazione irregolarità formali

Art. 1 co. 166-173

Le irregolarità che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022 possono essere regolarizzate con il pagamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Rimangono espressamente escluse: le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione riferiti alla collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.

  1. Ravvedimento speciale

Art. 1 co. 190

Possibilità di regolarizzare le violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Per accedere alla sanatoria, è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità, a seguito del controllo formale, a norma dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Per la regolarizzazione deve essere effettuato il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento unico o prima rata entro il 31 marzo 2023. È ammessa il pagamento dilazionato in otto rate mensili di pari importo con interessi del 5%.

  1. Stralcio dei debiti fino a mille euro

Art. 1 Comma 222-230

Alla data del 31 marzo 2023 sono automaticamente annullate tutte le cartelle affidate dal primo gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 di valore residuo non superiore a 1.000 euro; l’importo deve comprendere il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora, aggio e spese di procedura.

L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate, ai fini del conseguente discarico.

  1. Rottamazione quater

Art. 1 Comma 231-252

Salvo quanto rientra nella normativa dello stralcio di cui ai co. 222-230, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento, presentando la domanda entro il 30 aprile 2023.

La prima scadenza è il 31 luglio 2023 nella quale andrà saldato il 10% del totale dell’importo dovuto, e la stessa percentuale si applicherà anche per la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2023. Nel complesso, il piano dei pagamenti potrà arrivare a un massimo di 18 rate, estendendosi fino al 2027.

Il versamento omesso, tardivo o insufficiente fa scattare l’inefficacia della definizione agevolata.

Restano, comunque, i cinque giorni di tolleranza rispetto a ciascuna scadenza per procedere al pagamento.

 

  1. Bonus mobili

Art. 1 co. 277

Viene modificato il limite di spesa detraibile che passa da € 5 mila ad € 8 mila.

  1. Tetto al contante

Art. 1 co. 384

Viene innalzato dal 1° gennaio 2023 il tetto all’utilizzo del contante da € 1.000 ad € 5.000, pertanto il limite massimo di impiego di contante per regolare pagamenti ammonta ad € 4.999,99.

  1. CILA-Superbonus 110%

Art. 1 co. 894

Sia per i condomìni che per le persone fisiche, proprietarie uniche o in comproprietà di «edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate», il super bonus per le relative parti comuni spetta nella misura del 90% per quelle spese sostenute nel 2023 (o del 110%, solo se è stata presentata entro il 25 novembre 2022 la Cilas o, per le demolizioni e ricostruzioni, entro il 31 dicembre 2022 l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo), del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025 (articolo 119, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Agevolazione valida sia per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio che per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio.

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