Il Decreto Aiuti quater approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2022 ha introdotto un importante incentivo per tutte le società che utilizzano attivamente un sistema di Welfare Aziendale.
Il limite di erogazione liberale (Fringe Benefit) passa dai 258,23 euro inizialmente previsti per l’anno 2022 a euro 3.000,00 superando di fatto il precedente limite di euro 600,00 stabilito dal D.L. Aiuti bis.
Tale importo è da considerarsi comprensivo di tutti i fringe benefit erogati al lavoratore nel corso dell’anno (come ad esempio per la distribuzione di buoni pasto, buoni benzina, rimborso spese asili nido, trasporto, auto aziendale, etc).
La maggiore novità attuata dagli ultimi decreti riguarda però la possibilità di rimborsare ai lavoratori titolari di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (es. co.co.co..) anche le utenze domestiche (come luce, gas, acqua e riscaldamento).
Va premesso che si tratta di una iniziativa volontaria da parte dei datori di lavoro che potranno scegliere se avvalersi o meno di questa tipologia di fringe benefit e per la quale non sarà possibile fruire di alcuna tipologia di indennizzo.
Il datore di lavoro che intenda erogare il fringe benefit in busta paga per rimborsare le utenze domestiche sarà tenuto ad effettuare le opportune verifiche richiedendo al lavoratore una bolletta che risulti pagata e intestata a nome del dipendente oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso della suddetta documentazione da parte del lavoratore. Quest’ultimo dovrà inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, di non aver già richiesto il rimborso per la stessa fattura ad altro datore di lavoro ovvero per il coniuge o altro familiare in caso di utenze cointestate.
Come già previsto dal D.L. Aiuti Bis i fringe benefit andranno inseriti come termine ultimo sul cedolino di dicembre 2022 e pagati entro e non oltre il 12 gennaio 2023 utilizzando il principio di cassa allargato.
In ultima analisi è bene ricordare quanto chiarito dalla circolare n.35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’erogazione di un fringe benefit di importo superiore rispetto al limite consentito comporterebbe l’assoggettamento di tale importo a reddito imponibile.
Per mero esempio, se il datore di lavoro decidesse di erogare nel mese di novembre un importo pari a euro 4.000,00 a copertura delle utenze domestiche annuali, l’intero ammontare erogato rientrerebbe di fatto nel reddito da lavoro dipendente e verrebbe pertanto assoggettato a tassazione ordinaria e contributi per superamento del limite fissato in euro 3.000,00 per l’anno 2022.