Facciamo presente che sono state aggiornate le procedure e le linee guida che riguardano esclusivamente il rapporto di lavoro occasionale e le comunicazioni che dovranno essere effettuate.
Fino al 30 aprile 2022 la comunicazione per l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale potrà ancora essere effettuata secondo le precedenti indicazioni, ossia attraverso l’invio di una mail all’Ispettorato competente per il territorio.
A partire dal 1° maggio 2022 invece, come riportato nella nota INL n. 573 del 28/03/2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro. Il nuovo applicativo permetterà all’utente di indicare il termine di conclusione della prestazione (7/15/30 giorni). Qualora la prestazione non sia conclusa nell’arco temporale indicato in principio, si dovrà procedere con una nuova comunicazione a copertura dell’intero periodo lavorativo.
Sono state inoltre rese note le cause di esclusione dall’obbligo di comunicazione. Tra le varie tipologie ritroviamo:
- Attività di volontariato per le quali viene percepito un semplice rimborso spese
- Sportivi o Atleti che usano la propria immagine per sponsorizzare il marchio di una azienda
- L’incaricato alla vendita occasionale o il procacciatore d’affari occasionale i cui redditi derivano da una attività commerciale non esercitata abitualmente
- I lavoratori che svolgono una prestazione intellettuale, per le quali sia necessaria l’iscrizione in albi o elenchi
- Correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, le guide turistiche, i traduttori, gli interpreti, i docenti di lingua e i medici che rendono consulenze scientifiche.
- Enti del Terzo settore che svolgono attività non commerciale, poiché non assumono la veste di imprenditori
- Le prestazioni rese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche o delle società sportive dilettantistiche ovvero a favore di studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
Non sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva per la prestazione occasionale resa in regime di smart working all’estero e da lavoratori non residenti in Italia in quanto verrà applicata la disciplina del Paese nel quale viene eseguito il lavoro.
Se si utilizza una piattaforma digitale, ad esempio per le assegnazioni di progetti di traduzione, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Una precisazione importante riguarda il lavoro occasionale reso in ore notturne o festive (ad esempio il caso di tecnici patentati che vengano chiamati a soccorrere persone rimaste chiuse in ascensore). Infatti in questo caso l’invio tardivo non sarà sanzionato.