Segnaliamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la Legge n. 15/2022, conversione del Decreto legge n. 228 del 30/12/2021 cd. “Decreto Milleproroghe” (di seguito anche “Decreto”).
I principali interventi di sostegno alle imprese/economia sono i seguenti:
- Estensione sterilizzazione della riduzione del capitale sociale per perdite
In base all’articolo 3 comma 1-ter del Decreto, il rinvio degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale viene esteso anche per le perdite emerse durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In particolare:
- Le disposizioni relative alla riduzione del capitale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo per l’assemblea di deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite;
- Le disposizioni relative alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, che prevedono l’obbligo per l’assemblea di deliberare l’aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale.
Il termine entro il quale provvedere al rispetto delle disposizioni precedenti può essere rinviato alla chiusura del quinto esercizio successivo (chiusura bilancio 2026).
- Sospensione ammortamento immobilizzazioni
In base all’articolo 3 comma 5-quinquiesdecies del Decreto, anche per il 2021 è possibile non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata, è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive.
- Limitazioni all’uso del contante
In base all’articolo 3 comma 6-septies del Decreto, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Il limite per i pagamenti in contante è di euro 1.999,99 (soglia di 2.000 euro).
Proroga al 31/12/2022 del termine consegna nuovi beni strumentali
L’articolo 3 quater del Decreto, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0”, prevede la proroga del termine al 31 dicembre 2022 (in luogo dell’originario termine del 30 giugno 2022) per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 e per cui, entro la stessa data, sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo totale dell’investimento.
Segnaliamo inoltre che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2022 anche il Decreto-Legge n. 17/2022, cd. Decreto Energia (di seguito anche “Decreto”).
Rivalutazione di quote e terreni
L’articolo 29 del Decreto prevede per i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022, possiedono terreni edificabili o con destinazione agricola, oppure partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, la possibilità di rivalutare tali beni posseduti.
I soggetti che possono beneficiare del regime agevolato sono:
- le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa);
- le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate;
- enti non commerciali per la parte non inerente all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazioni in Italia
Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente entro il 15 giugno 2022:
- Si faccia rilasciare una perizia giurata di stima della rivalutazione.
La redazione della perizia sulle partecipazioni può essere effettuata da commercialisti, ragionieri e revisori legali dei conti, mentre la redazione della perizia sui terreni può essere effettuata da ingegneri, architetti, geometri e categorie simili.
- Effettui il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 14 % del valore di mercato risultante dalla perizia.
È possibile anche rateizzare l’imposta sostitutiva in tre rate annue di pari importo, con prima rata in scadenza sempre il 15 giugno 2022. Sulle successive si applicano gli interessi del 3%.