Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 è stato di fatto riformato il sistema di tassazione italiano e con esso anche le misure di sostegno per la famiglia. Di seguito le principali novità:
- Scaglioni Fiscali Irpef
A partire dal 01/01/2022 le nuove aliquote riparametrate sui nuovi scaglioni di reddito sono le seguenti:
1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: 35%;
4) da 50.000,01 euro in poi: 43%
Con la riforma dunque viene ridotta di due punti l’aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27% al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro.
L’ultimo scaglione, al quale è applicata l’aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell’aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti.
- Nuovo sistema di detrazioni e Bonus Irpef
I nuovi importi per le detrazioni dei redditi da lavoro dipendente si modificano come di seguito indicato:
- Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);
- Per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 1.910+1.190*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-15.000)]
- Per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]
- Per redditi oltre 50.000 euro: 0
Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.
Anche il Bonus Irpef (ex Bonus Renzi conv.) ha subito delle variazioni che riepiloghiamo come segue:
- L’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
- Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986), lavoro dipendente (art.13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda;
- Viene eliminata l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020).
- Esonero contributivo
A partire dal 2022 è previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all’anno 2022.
L’esonero si applica a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
- Assegno unico universale
L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità entrerà in vigore il 1° marzo 2022. Esso è riconosciuto:
- a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.