Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 146 del 2021 cd Collegato fiscale 2022 (di seguito anche “Decreto”).
Le principali misure sono le seguenti.
- Nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni, rottamazione-ter e saldo e stralcio
L’Art. 1 del Decreto prevede una rimessione in termini per coloro che non hanno pagato le rate riferite alle scadenze del 2020 e 2021 per il saldo e stralcio, rottamazione-ter e definizione agevolata delle risorse UE.
Entro il 30 novembre 2021 o lunedì 6 dicembre 2021 considerando i cinque giorni di tolleranza, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
L’Art. 2 del Decreto prevede una estensione del termine per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 da sessanta a centocinquanta giorni dalla notifica.
L’Art. 3 del Decreto prevede nuovi termini di decadenza dalle rateazioni con Agenzia Entrate Riscossione:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 è prevista la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di n. 18 rate anziché n. 10;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dalla dilazione è prevista in caso di mancato pagamento di n.10 rate.
Il medesimo articolo prevede un differimento del pagamento delle rate relative ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 viene differito dal 30 settembre al 2 novembre 2021, prevedendo pertanto una rimessione in termini per coloro che non avevano pagato le rate entro il 30 settembre scorso.
- Regolarizzazione/sanatoria per il bonus R&S
L’art. 5 del decreto prevede una regolarizzazione per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
Si tratta in sostanza di un ravvedimento gratuito di cui potranno beneficiare i contribuenti che hanno svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta secondo i requisiti prescritti dalla norma e coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese agevolabili oppure nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l’importo degli investimenti realizzati.
La regolarizzazione potrà avvenire mediante l’integrale riversamento spontaneo entro il 16 dicembre 2022 del credito indebitamente utilizzato, senza alcuna maggiorazione per interessi o sanzioni in unica soluzione. La somma potrà essere versata anche in tre rate annuali di pari importo, la prima in scadenza il 16 dicembre 2022, la seconda e la terza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 e le stesse andranno maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Per accedere alla procedura sarà necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.