Con la Risoluzione del 22 ottobre 2020 n. 69/E dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello si è giunti ad un chiarimento circa la detraibilità per le operazioni assoggettate al regime IVA speciale monofase. Tale regime prevede l’assolvimento dell’IVA in capo al solo soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, con la conseguenza che le successive operazioni sono considerate fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 74 del DPR 633/1972.
Secondo l’articolo 4 co.1 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000 n. 366, che regola modalità e termini di applicazione della normativa in oggetto, l’imposta deve essere indicata nei documenti, eventualmente rilasciati, solo per le operazioni effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori di servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il caso specifico oggetto di interpello riguardava la detraibilità dell’iva sull’acquisto di sim telefoniche ricaricabili per concessione in uso ai dipendenti. Secondo il contribuente, l’esposizione separata in fattura tra imponibile e imposta nei confronti dei soggetti passivi d’imposta utilizzatori finali del servizio legittimava la detrazione dell’imposta.
Frequentemente nella prassi capita che l’utente finale effettui l’acquisto del servizio direttamente dal gestore e riceva una fattura con Iva esposta nella misura del 22%, ma con descrizione dell’operazione Art.74 c. 1 lett. d) DPR 633/72 assolta dall’operatore di telefonia, creando pertanto un lecito dubbio circa la detraibilità dell’imposta stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione prospettata dal contribuente, pertanto, alla luce della risposta fornita, risulta chiarito che l’IVA relativa agli acquisti effettuati dagli utilizzatori finali ceduti dal titolare della concessione di servizi di telefonia è detraibile secondo regole e limiti di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972.