Attualmente, in base all’art. 1, comma 3-bis, D-Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti, con esclusione delle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e delle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
La legge di Bilancio 2021, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, prevede l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
La modifica normativa si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 ed è previsto che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive, poste in essere da soggetti non stabiliti in Italia, deve essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Come riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021, la novellata tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, ossia i registri IVA, la liquidazione periodica IVA e la dichiarazione IVA annuale.
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, il riformulato art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.