Con la risposta a interpello n. 586 del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Con riguardo alla corretta individuazione del coefficiente di ammortamento fiscalmente rilevante da applicare all’impianto di trasporto a teleferica, è stato evidenziato che l’art. 102 TUIR, prevede che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio.
I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Pertanto, in linea di principio, è stato chiarito che l’applicazione di un coefficiente di ammortamento previsto per un diverso settore di attività (in relazione a beni che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile) è ammesso soltanto nel caso di una mancata espressa indicazione del bene utilizzato, da parte del possessore, tra quelli ammortizzabili nel gruppo di appartenenza.
In tal caso, poiché la tabella ministeriale non prevede alcun coefficiente di ammortamento specifico, si ritiene che, per consolidata prassi ministeriale, lo stesso vada individuato in via interpretativa applicando il principio secondo il quale, per i beni non espressamente previsti nella tabella, si applicano i coefficienti stabiliti per beni appartenenti ad altri settori produttivi, che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.